Legge Ordinaria n. 1602 del 28/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1962 n. 304)
Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli   accertamenti   sanitari  di  cui  all'articolo  1  dei  regio
decreto-legge  14  dicembre  1933, n. 1773, convertito nella legge 22
gennaio  1934,  n.  244, debbono effettuarsi tenendo conto, oltre che
degli  elenchi  delle  infermita',  imperfezioni e difetti fisici ivi
previsti, anche dei seguenti elementi:
    a)  che  le imperfezioni o malattie riscontrate non costituiscono
pericolo per la salute dell'altro personale di bordo;
    b)  che  le imperfezioni o malattie riscontrate non siano tali da
venire  aggravate  dal  servizio  di  bordo  o da rendere il soggetto
inadatto a tale servizio.
 

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