Legge Ordinaria n. 1603 del 28/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1962 n. 304)
Abrogazione di disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E' abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26
aprile  1946,  n.  343,  contenente disposizioni penali in materia di
esportazione  abusiva  del  platino,  oro,  argento,  perle  e pietre
preziose.
  Nel  caso  di  violazione  del  divieto  di  cui all'articolo 1 del
suddetto   decreto  legislativo,  si  provvede  ai  sensi  del  regio
decreto-legge  14  novembre  1926,  n. 1923, convertito nella legge 7
luglio  1927,  n. 1495, e del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n.
1928,  convertito  nella  legge  2  giugno 1939, n. 739, e successive
modificazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 ottobre 1962

                                SEGNI

                                              FANFANI - PRETI - BOSCO
                                               - TREMELLONI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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