Legge Ordinaria n. 1619 del 14/11/1962 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1962 n. 306)
Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63
al  1964-65, la spesa di lire 150 milioni per la esecuzione, da parte
del Ministero del bilancio, di indagini, studi, ricerche scientifiche
e  statistiche;  per  la preparazione di documenti, di relazioni e di
elaborati,  e  per  la raccolta di elementi, occorrenti ai fini della
programmazione     della     politica     nazionale    di    sviluppo
economico-sociale;  per le spese di funzionamento e per i compensi ed
i  rimborsi  di  spese  da  corrispondere e i membri di Commissioni e
Comitati nominati dal Ministro per il bilancio per le finalita' della
presente legge.
  Per  i compiti di cui al comma precedente il Ministero del bilancio
puo'  avvalersi  sia  di  istituti  di ricerche, sia di esperti anche
estranei all'Amministrazione.
  Le  misure  delle  indennita'  da  corrispondersi  ai componenti di
Commissioni  e Comitati, di cui al primo comma del presente articolo,
e  dei compensi dovuti agli istituti e agli esperti per gli incarichi
previsti  dal  precedente  comma,  sono fissate, anche in deroga alle
vigenti  disposizioni  di  legge  con  decreto  del  Ministro  per il
bilancio.
  di concerto col Ministro per il tesoro.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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