Legge Ordinaria n. 168 del 18/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1962 n. 111)
Nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione di edifici di culto.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  L'articolo 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2522,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Il Ministero dei lavori pubblici  e'  autorizzato  ad  assumere  a
totale suo carico i lavori per la costruzione al  rustico  o  per  il
completamento al  rustico  di  chiese  parrocchiali  nonche'  per  la
costruzione al rustico di locali  da  adibire  ad  uso  di  ministero
pastorale, di ufficio o di abitazione dei parroci. 
  E' altresi' a carico dello Stato l'onere per l'acquisto delle  aree
occorrenti nel caso che queste  non  siano  cedute  gratuitamente  da
altri. 
  I locali ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione,
possono essere costruiti indipendentemente dalla  edificazione  della
chiesa per parrocchie gia' esistenti o da costituirsi. 
  Per  costruzioni  al  rustico  si  intende  la  costruzione   delle
fondazioni e dell'ossatura, dei muri in genere e  delle  tramezzature
interne, della copertura, comprese le opere di impermabilizzazione  e
di convogliamento delle acque  piovane,  dei  solai,  degli  infissi,
nonche' la esecuzione dei lavori di  isolamento  dall'umidita'  e  di
protezione  dagli  agenti  atmosferici  come  intercapedini,  vespai,
intonaci esterni o magisteri di faccia vista, esclusi gli impianti, i
pavimenti, le rifiniture,  le  opere  d'arte  ed  esclusi  anche  gli
altari, la vasca battesimale, le balaustre,  i  banchi  e  in  genere
tutto l'arredamento. 
  Nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n.  646,
puo' essere assunta a carico dello Stato la  spesa  per  l'esecuzione
degli intonaci interni di tipo civile. 
  Il programma, annuale delle opere  da  ammettere  a  contributo  e'
fissato dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col  Ministro
per l'interno, su proposta della Pontificia  commissione  per  l'arte
sacra. 
  La spesa a carico dello Stato per ciascun edificio e' stabilita, in
rapporto  al  numero  dei  parrocchiani,  dal  Ministero  dei  lavori
pubblici, sentita la Pontificia commissione per l'arte sacra. 
  L'Autorita'    ecclesiastica    interessata,    qualora     ravvisi
l'opportunita' di costruire edifici di piu'  vaste  dimensioni,  deve
assumersi l'onere della maggiore spesa, da  garantirsi  con  deposito
vincolato o con fidejussione bancaria. 
  I lavori  sono  affidati  in  concessione  all'Ordinario  diocesano
competente. 
  E' consentito agli Ordinari diocesani di provvedere alla esecuzione
dei lavori di completamento esclusi dal quarto comma mediante impiego
delle somme corrispondenti  alla  valutazione  del  danno  subito  da
edifici, aventi la medesima  destinazione,  distrutti  a  seguito  di
eventi bellici e nei  limiti  delle  opere  ammesse  a  ricostruzione
dall'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 784. 
  Gli Ordinari diocesani, ove intendano  valersi  di  tale  facolta',
devono rinunciare alla ricostruzione degli edifici distrutti". 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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