Legge Ordinaria n. 1698 del 29/11/1962 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1962 n. 329)
Agevolazioni per la municipalizzazione da parte del comune di Genova del servizio dei trasporti urbani gestito dalla società per azioni U.I.T.E.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:
                               Art. 1.

  Qualora,  entro  il  termine  di  due anni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  il  comune  di  Genova  deliberi  di
assumere, nelle forme di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578,
l'esercizio  del servizio dei trasporti urbani gestito dalla societa'
per  azioni  U.I.T.E.  sia per rinuncia della Societa' concessionaria
sia  per scadenza revoca, decadenza, riscatto della concessione o per
qualsiasi  altro  titolo,  tutti  gli  atti  e  contratti  inerenti e
conseguenti  al  trasferimento  dei  beni  mobili  e  immobili  dalla
concessionaria  al comune di Genova sono esenti dall'imposta di bollo
e  dall'imposta generale sull'entrata nonche' dai diritti catastali e
scontano,  in  quanto  dovute,  le  imposte di registro ed ipotecarie
nella  misura  fissa  minima  qualora  il  comune di Genova dimostri,
all'atto  del  trasferimento, di essere titolare almeno dal 1 gennaio
1912  di  azioni che rappresentino almeno l'80 per cento del capitale
sociale della Societa'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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