Legge Ordinaria n. 1712 del 03/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1962 n. 330)
Istituzione di Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Presso    le   sedi   provinciali   dell'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  sono  istituiti
Comitati consultivi provinciali.
  I Comitati sono composti:
    1)  da  10  rappresentanti  dei  lavoratori,  dei  quali  fino in
rappresentanza  dei  dirigenti,  e  da 6 rappresentanti dei datori di
lavoro  nel  numero  stabilito  per  ciascun  settore  produttivo dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
    2)  da  un  funzionario degli organi periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
    3) dal medico provinciale;
    4) dal direttore della sede provinciale, dell'istituto, che funge
da segretario.
  I  membri  del  Comitato sono nominati con decreto del prefetto, su
designazione  delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria
piu'  rappresentative  per i membri di cui al punto 1) del precedente
comma, ed in conformita' alle direttive, del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale per il membro di cui al punto 2) del Qualora le
organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni
di competenza nel termine fissato dal prefetto, questi ha facolta' di
provvedervi direttamente in loro sostituzione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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