Legge Ordinaria n. 1758 del 03/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 10 gennaio 1963 n. 8)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgo e di laboratorio destinato a istituti sanitari firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Presidente   della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo  per  l'importazione  temporanea  in  franchigia doganale a
titolo  di  prestito  gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di
materiale  medico-chirurgico  e  di  laboratorio destinato a istituti
sanitari, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)