Legge Ordinaria n. 177 del 19/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 3 maggio 1962 n. 113)
Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia e modifiche all'indennità di servizio penitenziario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati civili del Ministero
di  grazia  e  giustizia,  appartenenti  ai  seguenti  ruoli  ed agli
impiegati  non di ruolo delle categorie corrispondenti, e' attribuito
un  assegno  mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni
punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila:

  Carriera direttiva:
    Amministrazione centrale - ufficio traduzioni;
    Archivi notarili.

  Carriera di concetto:
    Amministrazione centrale - ufficio pubblicazioni leggi;
    Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di ragioneria;
    Istituti  di  prevenzione e di pena - capi tecnici industriali ed
agrari;
    Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di educazione;
    Archivi notarili.

  Carriera esecutiva:
    Amministrazione centrale - assistenza alla vigilanza;
    Istituti di prevenzione e di pena - ruolo d'ordine:
    Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di sorveglianza;
    Archivi notarili;
    Uffici giudiziari - dattilografi.

  Carriera del personale ausiliario:
    Amministrazione centrale - personale addetto agli uffici;
    Amministrazione centrale - personale tecnico;
    Uffici giudiziari;
    Archivi notarili - carriera ausiliaria;
    Archivi notarili - carriera ausiliaria tecnica.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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