Legge Ordinaria n. 1840 del 31/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 26 gennaio 1963 n. 23)
Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili, a carico dello Stato in base all'art. 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il limite massimo delle garanzie di cui all'articolo 34 della legge
5  luglio 1961, n. 635, quale e' previsto dalla legge 27 giugno 1961,
n.  543,  e' aumentato di lire 90 miliardi e portato, per l'esercizio
1961-62, a lire 240 miliardi.
  Qualora  alla  fine  dell'esercizio  1961-62 l'ammontare dei rischi
assunti  a  carico  dello  Stato  risultasse  inferiore  a  lire  240
miliardi,  la  differenza  sara'  portata in aumento dell'importo dei
rischi,  da  assumere  a carico dello Stato, previsto per l'esercizio
1962-63.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 dicembre 1962

                                SEGNI

                                               FANFANI - TREMELLONI -
                                                     LA MALFA - PRETI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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