Legge Ordinaria n. 21 del 25/01/1962 (Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1962 n. 39)
Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  di  cui  al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16
settembre  1960,  n.  1016,  e'  prorogato dal 31 dicembre 1961 al 30
giugno 1962.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 gennaio 1962

                               GRONCHI

                                            FANFANI - COLOMBO - PELLA
                                                TRABUCCHI - TAVIANI -

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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