Legge Ordinaria n. 23 del 24/01/1962 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1962 n. 40)
Deroga all'art. 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sulle imposte di registro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  In  deroga  all'articolo  47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3269,   e   successive   modificazioni,  sono  idonee  a  vincere  la
presunzione   di   accessione   le   deliberazioni   adottate   prima
dell'entrata in vigore della presente legge, con le quali le Province
e  i Comuni abbiano autorizzato la vendita di terreni non edificati a
coloro  che successivamente hanno stipulato il contratto di acquisto,
consentendo  nel  frattempo alla edificazione, nonche' i contratti di
appalto  stipulati  dagli  Istituti autonomi per le case popolari per
costruzioni su terreni successivamente acquistati.
  Non  si  fa luogo alla restituzione delle imposte che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, fossero state gia' pagate.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 gennaio 1962

                               GRONCHI

                                                FANFANI - TRABUCCHI -
GONELLA - TAVIANI -
PELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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