Legge Ordinaria n. 417 del 25/05/1962 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1962 n. 151)
Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica per quanto concerne la liquidazione definitiva della pensione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ultimi  due commi dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954,
n. 113, sono sostituiti dai seguenti:
  "Allo  scadere  del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il
quale  la  ritenuta  in conto entrata Tesoro viene operata in ragione
del  6  per cento, e' liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di
quiescenza  in  relazione  a detto periodo e sulla base degli assegni
pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento
concesso   all'atto   della   cessazione   dal  servizio  permanente,
maggiorati  degli  aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al
periodo  trascorso  in  ausiliaria.  Nel  caso in cui l'ufficiale sia
stato   richiamato  per  almeno  un  anno  il  nuovo  trattamento  di
quiescenza   e'  liquidato  sulla  base  degli  assegni  pensionabili
percepiti  durante  il  richiamo,  maggiorati  degli aumenti biennali
inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.
  Per  l'ufficiale  collocato  in  ausiliaria  d'autorita'  ai  sensi
dell'articolo 44 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di
permanenza  in  ausiliaria agli effetti del primo e secondo comma del
presente articolo e' ridotto alla meta'".
 

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