Legge Ordinaria n. 65 del 10/02/1962 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1962 n. 61)
Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, di un contributo ordinario di 1.750 milioni annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A   decorrere   dall'esercizio  finanziario  1961-62  e'  assegnato
all'Ente  nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un
contributo  di  lire  1.750.000.000 annui, per il conseguimento degli
scopi  indicati dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e
dall'articolo  2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
1957, n. 826.
  L'impiego  di  detta  somma  ha  luogo  in  base  alla ripartizione
proposta  dall'Ente  nel  proprio bilancio, preventivamente approvato
dal  Ministero  dell'interno,  a  condizione  che ai sordomuti adulti
inabili  al  lavoro  appartenenti  al  nucleo  familiare  povero, sia
erogato un sussidio mensile di non meno di lire 5.000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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