Legge Ordinaria n. 855 del 13/06/1962 (Pubblicata nella G.U. del 23 luglio 1962 n. 184)
Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  del  decreto  legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, e'
sostituito come appresso:
  "Alle  varie  forme  d'impiego consentite dalle norme vigenti per i
fondi  patrimoniali  degli  Istituti di previdenza amministrati dalla
Direzione generale omonima del Ministero del tesoro vanno aggiunte le
seguenti:
    1) in acquisto di immobili, ivi compresi i fabbricati in corso di
costruzione o anche su progetto;
    2) in costruzione di fabbricati;
    3) in obbligazioni garantite dallo Stato;
    4)   in   obbligazioni   dell'Istituto  mobiliare  italiano,  del
Consorzio di credito per le opere pubbliche, dell'Istituto di credito
per   le   imprese   di   pubblica  utilita',  dell'Istituto  per  la
ricostruzione industriale e dell'Ente nazionale idrocarburi;
    5)  in  partecipazioni  al  capitale  di  Istituti  ed  Enti,  in
conformita' alle leggi che specificatamente le autorizzano;
    6)  in  acquisto,  mediante  cessione, di annualita' dovute dallo
Stato o dalle Regioni;
    7)  in  mutui  ad  Enti di diritto pubblico soggetti al controllo
dello   Stato,   ad   Enti  o  Societa'  nei  quali  lo  Stato  abbia
partecipazione azionaria di maggioranza diretta od indiretta, purche'
assistiti   da  adeguate  garanzie,  da  sottoporsi  alla  preventiva
approvazione del Ministro per il tesoro;
    8)   in  mutui  assistiti  da  contributo  statale  a  favore  di
cooperative  edilizie,  Societa'  ed  Enti  costituiti  allo scopo di
costruire, senza finalita' di lucro, case economiche e popolari;
    9)  in  sovvenzioni  a  favore  degli  iscritti  agli Istituti di
previdenza, contro cessione del quinto della retribuzione.
  Gli  investimenti  di  cui  ai  numeri  1)  e  2)  dovranno restare
contenuti  entro  il  limite di tre decimi del patrimonio di ciascuna
delle  Casse  pensioni  amministrate  dalla  Direzione generale degli
Istituti di previdenza.
  La  vendita  di  immobili,  che si rendesse eventualmente opportuna
nell'esclusivo  interesse  delle  Casse pensioni proprietarie, potra'
essere  effettuata  soltanto contro pagamento in contanti ed in unica
soluzione.  Ogni  immobile  potra'  essere  venduto  per intero o per
parti".
  Per  gli  investimenti  dei  fondi  patrimoniali  degli Istituti di
previdenza  non  e'  richiesto l'assenso di cui agli articoli 68 e 74
libro  II,  parte  I  del  testo  unico  2  gennaio  1913,  n. 453, e
successive modificazioni.
  Sono abrogati l'articolo 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e
l'articolo 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610.
  Le  sovvenzioni  di  cui  al precedente numero 9) sono disciplinate
dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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