Legge Ordinaria n. 888 del 06/07/1962 (Pubblicata nella G.U. del 25 luglio 1962 n. 186)
Norme integrative alla legge 11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contingente  di  ufficiali  del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza  che  il  Ministero  dell'interno puo' assumere in servizio
temporaneo  di  polizia  ai  sensi del decreto legislativo 20 gennaio
1948, n. 15, e' soppresso.
  L'organico  degli  ufficiali  del  Corpo  delle guardie di Pubblica
sicurezza  di cui alla legge 28 ottobre 1959, L. 910, e' aumentato di
20  posti nel grado di capitano e di 165 posti nei gradi di tenente e
sottotenente.
  Nella   prima   applicazione  della  presente  legge  il  Ministero
dell'interno  e'  autorizzato  a  bandire  un  concorso  per esami in
conformita'   alle   vigenti   disposizioni  sul  reclutamento  degli
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per la nomina
a  sottotenente  in  esperimento  nel ruolo degli ufficiali del Corpo
delle  guardie  di  pubblica  sicurezza riservato agli ufficiali gia'
mantenuti  in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio
1956,  n.  699,  ed  a  quelli  che  chiedano  di essere mantenuti in
servizio a norma dell'articolo 2 della presente legge.
  In  relazione  al numero degli ufficiali del Corpo delle guardie di
pubblica  sicurezza  mantenuti  in  servizio  in  applicazione  delle
disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n.
69,  che  non  abbiano  partecipato  o  non  risultino  vincitori del
concorso   di  cui  al  precedente  comma,  e'  lasciato  vacante  un
corrispondente  numero  di  posti  di organico nei gradi di tenente e
sottotenente del Corpo stesso.
 

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