Legge Ordinaria n. 992 del 05/07/1962 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1962 n. 194)
Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  di  validita'  della  legge  21  maggio  1956, n. 694,
concernente  i  benefici  fiscali  per  i  macchinari  ed i materiali
metallici  destinati  alle  ricerche  e  coltivazioni  di idrocarburi
"vapori endogeni, e' fissato al 31 dicembre 1963.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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