Legge Ordinaria n. 112 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1963 n. 57)
Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Titolo professionale

  Il  titolo  di  geologo spetta a coloro che, in possesso del titolo
accademico   valido   per   l'ammissione   all'esame  di  Stato,  per
l'esercizio   della   professione   di  geologo,  abbiano  conseguito
l'abilitazione all'esercizio di tale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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