Legge Ordinaria n. 1307 del 30/09/1963 (Pubblicata nella G.U. del 2 ottobre 1963 n. 258)
Attribuzione al pretore della competenza a differire l'esecuzione degli sfratti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Per  un  biennio  dall'entrata  in  vigore della presente legge, la
facolta'  spettante  al  pretore  di  prorogare  la  esecuzione degli
sfratti  dagli immobili ad uso di abitazione - ai sensi dell'articolo
5  della  legge  1  maggio 1955, n. 368 - e' estesa agli immobili non
soggetti  al regime vincolistico, anche all'infuori dei Comuni di cui
al  primo  comma dell'articolo 5 della legge sopracitata. La facolta'
stessa  e'  estesa  agli  sfratti dagli immobili adibiti ad attivita'
artigiane  non  contemplati dalla legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla
tutela giuridica dell'avviamento commerciale.
  Durante  la  proroga  il  locatario  e'  tenuto  al pagamento di un
corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione.
  La  proroga  non  e'  concessa se il locatario e' moroso al momento
della fissazione della esecuzione o altrimenti inadempiente.
 

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