Legge Ordinaria n. 1431 del 27/10/1963 (Pubblicata nella G.U. del 2 novembre 1963 n. 286 e rettifica 12/05/1964, n. 115)
Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  le seguente legge:
                               Art. 1.

  I  quadri I: ruolo naviganti normale; II: ruolo naviganti speciale;
III:  ruolo  servizi  e  XI:  ruolo ufficiali medici, riportati nella
tabella  n.  3  annessa  alla  legge  12  novembre  1955,  n. 1137, e
successive  modificazioni,  sono sostituiti da quelli riportati nella
tabella annessa alla presente legge.
  Gli  organici  degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei
ruoli  suindicati,  stabiliti  dalla  legge  5 luglio 1952, n. 959, e
successive  modificazioni,  sono  sostituiti da quelli indicati nella
colonna n. 4 della tabella annessa alla presente legge.
  Alla  tabella n. 10, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
in corrispondenza del ruolo naviganti speciale nella colonna n. 5, e'
aggiunta la frazione un ottavo.
  Il  limite  di  eta'  per la cessazione dal servizio permanente dei
colonnelli del ruolo naviganti speciale e' fissato in anni 57.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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