Legge Ordinaria n. 150 del 15/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1963 n. 64)
Modifica dell'art. 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'art. 117 del testo unico per la finanza locale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e' aggiunto
il seguente comma:
  "Il  primo  comma del presente articolo costituisce interpretazione
autentica  dell'articolo  117  del  testo unico per la finanza locale
approvato  con  regio  decreto  14 settembre 1931, n. 1175, a seguito
della abrogazione dell'articolo 119 dello stesso testo unico disposta
dall'articolo  19  del  decreto  legislativo  luogotenenziale 8 marzo
1945, n. 62".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                  FANFANI - TAVIANI -
                                                            TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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