Legge Ordinaria n. 1519 del 08/11/1963 (Pubblicata nella G.U. del 25 novembre 1963 n. 306)
Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1963-64.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A favore degli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna,
del  Teatro  comunale  di  Firenze, del Teatro comunale dell'Opera di
Genova,  del  Teatro  alla  Scala  di Milano, del Teatro San Carlo di
Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma,
del  Teatro  Regio  di  Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di
Trieste,  del  Teatro  La Fenice di Venezia e degli spettacoli lirici
all'arena  di  Verona, costituiti ai sensi della legge 4 giugno 1936,
n.  1570, nonche' dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e
dell'istituzione  dei  Concerti  del  Conservatorio statale di musica
Pierluigi  da  Palestrina  di Cagliari, per l'esercizio finanziario 1
luglio  1963  -  30  giugno  1964, lo Stato corrisponde, in luogo dei
contributi  previsti dall'articolo 7 del regio decreto legislativo 30
maggio  1946,  n.  538,  e  successiva modifica di cui all'articolo 5
della  legge  31  luglio  1956,  n.  898,  contributi  per  l'importo
complessivo di lire 2 miliardi e 350 milioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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