Legge Ordinaria n. 252 del 21/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1963 n. 78)
Facoltà degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  in ausiliaria possono, con la osservanza, in quanto
applicabili,  delle  norme  contenute  nel  testo unico approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  gennaio 1950, n. 180,
contrarre   prestiti   da   estinguersi   mediante  la  cessione  del
trattamento  di  pensione  loro  spettante,  escluso  ogni  assegno o
indennita'  di  carattere  accessorio,  fino  al  quinto del relativo
ammontare  ed  entro  il limite delle quote mensili corrispondenti al
numero  dei  mesi  che  mancano  alla scadenza del periodo massimo di
ausiliaria.
  A  tal  fine  il trattamento suindicato spettante agli ufficiali in
ausiliaria  e' assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui
all'articolo  11  della  legge  8  aprile  1952, n. 212, e successive
modificazioni.
  Detto   contributo   e'   rimborsabile  d'ufficio,  all'atto  della
cessazione del periodo di ausiliaria, secondo le norme del menzionato
articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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