Legge Ordinaria n. 258 del 25/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1963 n. 79)
Norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto  nazionale della nutrizione, di cui all'articolo 1 della
legge 6 marzo 1958, n. 199, ha i seguenti compiti:
    a)  compiere  ricerche biologiche sulla nutrizione umana, nonche'
indagini  ed  esperimenti  sulla  composizione e sul valore nutritivo
degli alimenti;
    b)  compiere  studi  e svolgere attivita' di consulenza nel campo
dell'alimentazione  su  richiesta  del  Ministero  dell'agricoltura e
delle foreste o di altre pubbliche Amministrazioni;
    c)   collaborare   con  i  competenti  organi  dello  Stato  alla
formazione   di  personale  specializzato  nel  settore  degli  studi
sull'alimentazione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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