Legge Ordinaria n. 318 del 18/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1963 n. 86)
Integrazioni agli stanziamenti previsti dall'art. 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  aggiunta  agli  stanziamenti  annuali  previsti dall'articolo 9
della  legge 31 marzo 1961, n. 301, recante modifiche ed integrazioni
alla  legge  17  luglio 1954, numero 522, concernente provvedimenti a
favore  dell'industria  delle costruzioni navali e dell'armamento, e'
autorizzata la spesa di 24 miliardi di lire da iscriversi negli stati
di  previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi
finanziari dal 1962-63 al 1965-66 secondo la ripartizione seguente:
    lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63;
    lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1963-64;
    lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1964-65;
    lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1965-66.
 

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