Legge Ordinaria n. 322 del 05/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1963 n. 86)
Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nelle  Province in cui, alla data del 25 giugno 1962, era in vigore
il  sistema  di accertamento dei contributi agricoli unificati basato
sull'impiego  medio  presunto  di  manodopera per ettaro-coltura, gli
elenchi nominativi dei lavoratori in vigore alla suddetta data del 25
giugno 1962 costituiscono, sino alla fine dell'annata agraria 1964-65
e  salva  nuova  diversa disciplina legislativa della materia, titolo
valido   per   il   conseguimento   da  parte  dei  lavoratori,  alle
prestazioni.
  Sino  alla stessa data rimangono altresi' valide le attribuzioni di
giornate  effettuate  per  le  singole  categorie  di  lavoratori per
l'annata agraria 1960-61, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto
24 settembre 1940, numero 1949.
  Per  le  nuove  iscrizioni provvede il Servizio contributi agricoli
unificati a seguito di domanda del lavoratore.
  Per  le  cancellazioni,  provvede  d'ufficio il Servizio contributi
agricoli  unificati  quando  accerti  che l'interessato ha perduto il
titolo  alla iscrizione in elenco, sentite le Commissioni comunali di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio
1945, n. 75.
  Per  le  variazioni previste dai due commi precedenti, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre
1940,  n.  1949,  riguardanti  la  pubblicazione  degli  elenchi e la
impugnativa delle loro risultanze.
  Le  disposizioni  di  cui ai commi primo e secondo non si applicano
nei confronti dei lavoratori a rapporto fisso o dei mezzadri e coloni
parziari.
 

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