Legge Ordinaria n. 327 del 25/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1963 n. 88)
Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA. 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  I rapporti a miglioria in uso nelle Province  del  Lazio,  comunque
denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore  abbia  il
possesso del fondo da oltre trenta anni, e abbia apportato  al  fondo
migliorie in conformita' dell'uso locale o  della  convenzione,  sono
dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme  della
presente legge, quelle contenute nel titolo IV del  libro  terzo  del
Codice civile e nella legge 11 giugno  1925,  n.  998,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  Sono ritenuti rapporti a miglioria quelli nei quali il  coltivatore
abbia, apportato al  fondo  miglioramenti  con  impianto  di  colture
arboree o arbustive, con o senza  fabbricati  rurali,  o  quelli  nei
quali il coltivatore abbia pagato il valore delle  migliorie  secondo
la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo. 
 

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