Legge Ordinaria n. 357 del 21/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1963 n. 89)
Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le assunzioni nei ruoli degli insegnanti degli istituti e scuole di
istruzione secondaria e artistica, disposte nei limiti delle cattedre
e  dei  posti determinati ai sensi del primo comma dell'articolo 19 e
del settimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, numero
831, hanno effetto giuridico dal 1 ottobre 1962.
 

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