Legge Ordinaria n. 359 del 21/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1963 n. 89)
Agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Entro  due  anni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge, e' in facolta' del Ministro per l'industria e il commercio, di
concerto  con  quello  per  il  tesoro,  di  dar  corso,  con o senza
modifiche,  ai  reintegri  a carico del bilancio dello Stato concessi
dal  sedicente  governo  della  Repubblica  sociale  italiana  per  i
maggiori   costi   di   merci  di  riconosciuta  necessita'  ai  fini
dell'approvvigionamento  del  Paese,  nei  seguenti settori: minerali
ferrosi  e prodotti siderurgici, minerali e metalli non ferrosi, cuoi
e pelli, prodotti chimici e petroliferi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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