Legge Ordinaria n. 377 del 18/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1963 n. 377)
Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  sottoindicati  articoli  della legge 20 gennaio 1962, n. 16 sono
sostituiti e modificati come segue:
  Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
  "Il  primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo
1958, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
  "Coloro ai quali e' conferito un incarico di insegnamento presso le
Universita'  e  gli  Istituti  di  istruzione  superiore,  quando non
ricoprano  un  ufficio  con  retribuzione a carico del bilancio dello
Stato,  di  Ente  pubblico  o  privato  o, comunque, non fruiscono di
redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni.
  Ad  essi  e'  corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda, di
lire  1.700.000,  pari al coefficiente 380, se compresi in una terna,
di  concorsi  a  cattedre universitarie se liberi docenti confermati,
ovvero  incaricati  della  direzione di un istituto; una retribuzione
iniziale  annua lorda di lire 1 milione 500.000, pari al coefficiente
500, se liberi docenti; una retribuzione iniziale anni lorda, di lire
927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia".
  Art. 5. - Il comma terzo dell'articolo e' sostituito dal seguente:
  "Oltre  ai termini previsti dai precedenti commi si puo' provvedere
al  conferimento  di  incarico  d'insegnamento  in  casi di morte, di
dimissioni,  o rinuncia di un professore ufficiale o di trasferimento
di  un  professore  di  ruolo.  Negli  altri  casi, l'incarico neo si
intende  rinnovato con le modalita' previste dai successivi commi, al
professore che l'ha svolto nell'anno accademico precedente sulla base
delle   relative   delibere  dei  competenti  organi  accademici.  Le
Direzioni  provinciali del Tesoro, ricevuta comunicazione del rinnovo
dell'incarico  da  parto  dei  rettori dell'Universita', proseguono i
pagamenti  sulla,  base  del  ruolo  di spesa fissa relativo all'anno
accademico precedente".
  Art. 21. - E' sostituito dal seguente:
  "Le tabelle A e B, concernenti i ruoli della carriera direttiva del
personale     scientifico    degli    Osservatori    astronomici    e
dell'Osservatorio  vesuviano,  annesse  alla  legge 18 marzo 1958, n.
276,  sono  sostituite  rispettivamente  dalle tabelle C e D allegate
alla  presente legge, nelle quali e' previsto anche il nuovo sviluppo
di  carriera,  in  sostituzione  di quello di cui alla legge 18 marzo
1958, n. 276.
  Il  personale  di  ruolo  in servizio alla data del 1 novembre 1961
viene  inquadrato,  a decorrere dalla data medesima, nei coefficienti
previsti  per  le rispettive qualifiche nelle allegate tabelle C e D,
con il riconoscimento dell'intera anzianita' di servizio, compreso il
periodo di prova, maturata nella qualifica.
  La   retribuzione   spettante   al   personale  incaricato  di  cui
all'articolo  13  della  citata  legge  18 marzo 1958, numero 276, e'
fissata  in  misura  pari allo stipendio previsto per il coefficiente
271  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.
19".
  Art.  22.  -  Il  quarto  comma  dell'articolo  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Agli  assistenti  ed  al  personale  scientifico degli Osservatori
astronomici  e  dell'Osservatorio  vesuviano  cui  sia  conferito  un
incarico  di  insegnamento  presso  le  Universita'  ed  Istituti  di
istruzione   universitaria  e'  attribuita,  durante  il  periodo  di
incarico, l'indennita' di ricerca scientifica, nella misura spettante
ai professori incaricati esterni 7.
 

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