Legge Ordinaria n. 384 del 02/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1963 n. 90)
Deroga all'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 581, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valore militare al comune di Boves.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  stabilito  dall'articolo  12  del  decreto legislativo
luogotenenziale  21  agosto  1945,  n.  518,  per la presentazione di
proposte  di ricompense al valore, non si applica per quanto concerne
la  presentazione  della proposta di concessione di medaglia d'oro al
valore militare al comune di Boves.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 marzo 1963

                                SEGNI
                                                  FANFANI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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