Legge Ordinaria n. 39 del 11/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 12 febbraio 1963 n. 40)
Istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  merci  la  cui  importazione in condizioni di dumping cagioni o
minacci  di  cagionare  sensibile  danno  alla produzione nazionale o
ritardi  sensibilmente  il  sorgere  di una produzione nazionale sono
soggette ad un diritto anti-dumping.
  Agli  effetti  della  presente legge si ha importazione di merce in
condizione di dumping quando il prezzo delle merci e':
    a)  inferiore  al  prezzo  comparabile  praticato  nel  corso  di
operazioni  commerciali per una merce simile destinata al consumo nel
Paese esportatore;
    b)  o,  in  assenza  di tale prezzo sul mercato interno nel Paese
esportatore,  inferiore al piu' alto prezzo comparabile praticato per
l'esportazione  di una merce simile verso un Paese terzo nel corso di
operazioni commerciali normali
    c) o, in assenza dei suddetti prezzi di riferimento, inferiore al
costo  di produzione di questa merce nel Paese di origine, maggiorato
di  un  ragionevole  supplemento  per  le  spese  di vendita e per il
margine di profitto.
  In   ciascun  caso,  sara'  tenuto  conto  delle  differenze  nelle
condizioni  di  vendita,  delle  differenze  di imposizione fiscale e
delle altre differenze che possano influisce sulla comparabilita' dei
prezzi
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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