Legge Ordinaria n. 47 del 26/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1963 n. 42)
Norme relative all'edilizia scolastica prefabbricata.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  a  sei  mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per
l'utilizzazione  degli  stanziamenti  previsti  dall'articolo 4 della
legge  15  febbraio  1961,  n.  53,  e dall'articolo 3 della legge 26
gennaio 1962, n. 17, si osserveranno le seguenti disposizioni:

  I  contratti  per  la  fornitura  e posa in opera delle costruzioni
previste  dall'articolo  3, primo comma, della legge 26 gennaio 1962,
n.  17,  possono  essere  stipulati  senza l'osservanza delle vigenti
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale   dello   Stato   e  prescindendo  dalla  procedura  di  cui
all'articolo 3, terzo comma, della stessa legge.
  Essi  saranno  approvati  con  decreto del Ministro per la pubblica
istruzione,  di  concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori
pubblici e saranno esecutivi solo dopo l'approvazione.
  Il  Ministro  per la pubblica istruzione puo', tuttavia autorizzare
la esecuzione del contratto immediatamente dopo la stipula.
  In  caso  di mancata approvazione la ditta contraente avra' diritto
al  rimborso  delle  opere  sostenute  ed al pagamento del prezzo del
materiale fornito.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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