Legge Ordinaria n. 6 del 21/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 26 gennaio 1963 n. 23)
Integrazione della tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, relativa al personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  Servizio  delle  informazioni  ed  all'Ufficio della proprieta'
letteraria,  artistica  e  scientifica,  di  cui all'articolo 7 della
legge  31  luglio  1959,  n.  617,  e'  preposto  un  funzionario con
qualifica di direttore generale.
  A  tal  fine, nel ruolo del personale direttivo di cui alla tabella
II  annessa  al  decreto  del Presidente della Repubblica 19 febbraio
1960,  n.  212,  e'  istituito  un  posto  di  direttore generale con
coefficiente di stipendio 900.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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