Legge Ordinaria n. 67 del 18/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1963 n. 48 e rettifica 10/04/1963, n. 97)
Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A decorrere dal 60° giorno dalla pubblicazione della presente legge
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica, non sono piu' dovuti i
contributi  ed i soprapprezzi previsti dalle disposizioni della legge
3  novembre  1954, n. 1042, e successive modificazioni concernenti il
"Fondo nazionale per il soccorso invernale".
  Dalla  stessa,  data  le  disposizioni anzidette sono sostituite da
quelle della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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