Legge Ordinaria n. 1233 del 29/10/1964 (Pubblicata nella G.U. del 2 dicembre 1964 n. 298)
Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della medaglia d'argento al valor militare al comune di Vestenanova, in provincia di Verona.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  stabilito  dall'articolo  12  del  decreto legislativo
luogotenenziale  21  agosto  1945,  n.  518,  per la presentazione di
proposte  di ricompense al valore, non si applica per quanto concerne
la  presentazione della proposta di concessione di medaglia d'argento
al valore militare al comune di Vestenanova (Verona).

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 ottobre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                                     MORO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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