Legge Ordinaria n. 1259 del 03/12/1964 (Pubblicata nella G.U. del 5 dicembre 1964 n. 301)
Nuove disposizioni per accelerare la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  limiti  di  contributo  previsti  dall'articolo  1 della legge 4
novembre  1963, n. 1465, sono elevati nelle misure previste dai primi
quattro  commi  dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457,
come risultano modificati dalla legge 31 maggio 1964, n. 357.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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