Legge Ordinaria n. 1405 del 18/12/1964 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1964 n. 324)
Norme per l'espletamento degli scrutini ordinari dei magistrati, indetti per gli Anni 1962-1963.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  Commissioni  di scrutinio per le promozioni la Corte di appello
ed in Corte di cassazione, ove rivelino che i candidati agli scrutini
ordinari  indetti  per  gli  anni  1962  e 1963 non si sono ottenuti,
nell'indicazione dei lavori giudiziari, all'osservanza delle norme di
cui  agli articoli 15 e 29 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ne danno
notizia al Consiglio superiore della magistratura.
  Il  Consiglio  superiore  comunica  la riscontrata irregolarita' al
candidato,  il  quale,  nel termine perentorie di trenta giorni, deve
provvedere alle necessarie notifiche, uniformandosi alle disposizioni
di legge.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara', inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                                         MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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