Legge Ordinaria n. 1406 del 21/12/1964 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1964 n. 324)
Disposizioni sul servizio di copia degli atti giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 11
aprile  1964,  n. 264, il primo comma dello articolo 5 della legge 20
febbraio  1958, n. 58, modificato dalle leggi 28 luglio 1960, n. 777,
e 20 dicembre 1962, n. 1719, e' sostituito dal seguente:
  "L'articolo  99  dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e
segreterie  giudiziarie,  approvato  con regio decreto-legge 8 maggio
1924,  n.  745,  e'  abrogato  a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine utile per l'assunzione in servizio dei vincitori
dei  concorsi  per 550 posti e 110 posti di dattilografo negli uffici
giudiziari indetti con decreti del Ministro per la grazia e giustizia
dal 18 maggio 1964".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)