Legge Ordinaria n. 190 del 12/04/1964 (Pubblicata nella G.U. del 18 aprile 1964 n. 97)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, adottato ai sensi dell'art. 77, comma secondo, della Costituzione, concernente l'istituzione di una imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26,
concernente  l'istituzione  di una imposta speciale sugli acquisti di
alcuni prodotti, con le seguenti modificazioni:
  all'articolo  1,  lettera  a), sono aggiunte le parole "comprese le
autovetture per il trasporto promiscuo di persone e di cose";
  dopo  la lettera b) e' aggiunto il seguente comma "Agli effetti del
presente  decreto,  per  nuove s'intendono le autovetture che vengono
iscritte per la prima volta nel Pubblico registro automobilistico";
  E' aggiunto, inoltre, il seguente comma:
  "Ai  sensi  del  presente  decreto si intendono privati consumatori
tutte  le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni di
qualsiasi  specie i quali, per quanto concerne i prodotti di cui alla
lettera  a),  iscrivano per la prima volta l'autovettura nel Pubblico
registro automobilistico e per quanto concerne i prodotti di cui alla
lettera  b)  li  acquistino  per  uso  proprio  presso  industriali o
commercianti";
  Il testo dell'articolo 2 e' sostituito col seguente:
  "Per  i  prodotti di cui alla lettera a) del precedente articolo 1,
sia  nazionali  che  di provenienza estera, l'imposta e' dovuta nella
misura risultante dalla seguente formula:
                     I = P² + 1.500 i² + 0,01 c²

  dove  "I"  indica  l'importo  dell'imposta dovuta, "P" il prezzo di
listino  di  vendita  in  Italia  espresso in decine di migliaia, "i"
l'ingombro espresso in metri quadrati e "c" la cilindrata complessiva
espressa in centimetri cubici.
  Per  ingombro  s'intende il prodotto della lunghezza massima per la
larghezza massima dell'autovettura, compresi i paraurti ed ogni altra
sovrastruttura.
  Il  numero che esprime l'ingombro, quando non sia multiplo di 0,10,
e'  arrotondato  al  multiplo  di  0,10  immediatamente superiore; il
numero che esprime la cilindrata in centimetri cubici, quando non sia
un intero multiplo di dieci, e' arrotondato al numero intero multiplo
di 10 immediatamente superiore e il prezzo, quando non e' multiplo di
diecimila,  e'  arrotondato  al  multiplo di diecimila immediatamente
superiore.
  L'imposta  e'  dovuta  secondo  le  norme  del  decreto legislativo
luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e successive modificazioni ed
e'  corrisposta  in  occasione della registrazione degli atti che, ai
termini dell'articolo 6 n. 3 del regio decreto 29 luglio 1927, numero
1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per
la  prima  iscrizione  della  proprieta'  delle autovetture. Essa non
puo', in alcun caso, essere inferiore al 5 per cento ne' superiore al
15 per cento del prezzo di listino in Italia al netto dell'I.G.E."
  Il testo dell'articolo 3 e' sostituito col seguente:
    "Per  i prodotti di cui alla lettera b) del precedente articolo 1
l'imposta  e'  dovuta  a  cura del venditore sul prezzo di listino in
Italia per i prodotti nuovi o sul prezzo praticato all'acquirente per
i prodotti usati e per i prodotti nuovi non compresi nei listini, con
diritto  a rivalsa sull'acquirente stesso, in base all'aliquota del 5
per  cento  per  i prezzi di importo fino a lire cinquecentomila e in
base all'aliquota del 15 per cento per i prezzi d'importo da lire tre
milioni e oltre.
  Per  i  prezzi  intermedi  l'aliquota  e'  stabilita  in  base alla
seguente formula:
                                P
                            a =---- + 3
                                25

  dove  "a"  indica  l'aliquota e "P" il prezzo espresso in decine di
migliaia di lire.
  Ai fini dell'applicazione della formula di cui sopra le frazioni di
prezzo inferiori a lire diecimila si arrotondano a lire dicecimila.
  L'imposta  si  corrisponde in base ad apposito documento scritto da
rilasciarsi a cura del venditore nei modi e nei termini stabiliti per
il   pagamento   dell'imposta   generale   sull'entrata   dal   regio
decreto-legge  9  gennaio  1940, n. 2, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19  giugno  1940, n. 762, e successive modificazioni ed
integrazioni".
  La  tabella  allegata  al decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, e'
soppressa.
  All'articolo 5, il secondo comma e' sostituito col seguente:
  "A tal fine non concorre a formare il valore imponibile l'ammontare
dell'imposta  generale  sull'entrata liquidata per l'importazione dei
prodotti stessi".
  All'articolo  7,  dopo  le parole "imposta speciale sugli acquisti"
sono  aggiunte  le  altre  "dei  prodotti  di cui alla lettera b) del
precedente articolo 1".
  All'articolo  8,  terzo comma, le parole "riscosso o pattuito" sono
sostituite con le altre "sul quale l'imposta e' dovuta".
  All'articolo  9,  nel secondo periodo, dopo le parole "Ministro per
le  finanze"  sono  aggiunte  le  altre  "in  materia  di  violazioni
all'imposta  applicata  sui  prodotti  di  cui  alla  lettera  b) del
precedente articolo 1".
  L'articolo 10 e' soppresso.
 

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