Legge Ordinaria n. 3 del 03/02/1964 (Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1964 n. 38)
Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                           Norme generali

  Il  Consiglio  regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia  e'  eletto a
suffragio  universale  con  voto  diretto,  libero, uguale e segreto,
attribuito a liste di candidati concorrenti.
  L'assegnazione  dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in
ragione  proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni
e recupero dei voti residui in sede regionale.
  Ogni  elettore  dispone  di  un  voto  di  lista  ed ha facolta' di
attribuire,  preferenze nei limiti e con le modalita' stabilite dalla
presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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