Legge Ordinaria n. 418 del 24/06/1964 (Pubblicata nella G.U. del 26 giugno 1964 n. 155)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210,
concernente  agevolazioni  temporanee  eccezionali  per  lo spirito e
l'acquavite di vino, con la seguente modificazione:
  "All'articolo 6 e' aggiunto il seguente comma:
    "Il  Ministro  per  le  finanze,  di concerto con il Ministro per
l'agricoltura  e per le foreste, determina, previo accertamento delle
gradazioni  medie normali, la gradazione minima dei vini da destinare
alla  distillazione  per  la produzione dell'alcool con i benefici di
cui al presente decreto "".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 giugno 1964

                                SEGNI

                                                  MORO - TREMELLONI -
                                                   GIOLITTI - COLOMBO
                                                      FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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