Legge Ordinaria n. 754 del 15/09/1964 (Pubblicata nella G.U. del 22 settembre 1964 n. 233)
Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento, il potenziamento delle attrezzature industriali e per i nuovi investimenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  ciascuno  dei  tre periodi d'imposta successivi all'entrata in
vigore  della  presente  legge  le aliquote dell'imposta di ricchezza
mobile  categoria 8, sono ridotte ad un quarto sulla quota di reddito
corrispondente  alle  plusvalenze  derivanti  dal  realizzo  di  beni
immobili  di  proprieta'  da  epoca  anteriore al 1 gennaio 1961, nei
confronti  dei  soggetti  tassabili in base al bilancio e degli altri
soggetti  che  si avvalgono della facolta' prevista dall'articolo 104
del  testo  unico  delle  leggi  sulle  imposte dirette approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1958, n. 645.
  La riduzione e' applicabile a condizione che:
    a)  i  realizzi  delle  plusvalenze  siano  dallo stesso soggetto
reinvestiti,  entro  il  secondo  esercizio  successivo  a quello del
realizzo,   in   beni   strumentali  di  nuova  produzione  afferenti
all'esercizio di una delle attivita' considerate nel ramo industriale
nella  classificazione  delle  attivita' economiche di cui al decreto
ministeriale  12  agosto  1950,  esclusi  i  mobili  e le macchine di
ufficio,  l'attrezzatura  varia  e minuta e gli automezzi non adibiti
direttamente all'esercizio dell'attivita' industriale;
    b)  le  plusvalenze  siano  contabilizzate  in  un apposito fondo
esplicitamente  iscritto  in  bilancio  e  portate,  entro  il quinto
esercizio  successivo  a  quello  della realizzazione, ad aumento del
capitale sociale.
  Il  beneficio  della  riduzione  non  si applica se il soggetto non
comprovi    di   aver   presentato   la   dichiarazione   contemplata
dall'articolo 6 della legge 5 marzo 1963, n. 246, qualora ne sussiste
l'obbligo.
  Per   i   soggetti   che   si  avvalgono  della  facolta'  prevista
dall'articolo  104  del testo unico delle leggi sulle imposte dirette
il  beneficio della riduzione e' altresi' subordinato alla condizione
che  si  sia  proceduto alla tassazione in base al bilancio per i tre
anni  anteriori a quello in cui avviene il realizzo della plusvalenza
e  vi  si  proceda  anche  negli  anni successivi e sino a quando non
risultano realizzate le precedenti condizioni di cui al comma secondo
del presente articolo, lettere a) e b).
  Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese
che  esercitano le industrie edilizie di cui al gruppo XVI del citato
decreto ministeriale 12 agosto 1950.
 

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