Legge Ordinaria n. 763 del 15/09/1964 (Pubblicata nella G.U. del 23 settembre 1964 n. 234)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610,
concernente  modificazioni  al  regime  fiscale degli spiriti, con le
seguenti modificazioni:
  "All'articolo 3, dopo le parole: "o depositi fiduciari di qualsiasi
specie", e' apposto un punto fermo.
  Il  rimanente  testo  dello stesso articolo e' sostituito dai commi
seguenti:
  "L'aumento  dei  tributi di cui al precedente articolo 1 si applica
anche  agli  spiriti,  alle  acqueviti,  ai  liquori,  agli  estratti
alcoolici,  alle profumerie alcooliche, nonche' ai marsala, ai vermut
ed  agli  altri  vini  aromatizzati  ed  alle specialita' medicinali,
liberi  da  imposta,  da  chiunque  e  comunque  detenuti,  anche  se
viaggianti  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, in
quantita' superiore a 200 litri idrati.
  Per  i  marsala,  i  vermut  e  gli  altri  vini  aromatizzati e le
specialita'   medicinali   la   misura  del  contenuto  alcoolico  da
assoggettare   all'aumento   dell'imposta   e'  determinata,  in  via
forfettaria,  in litri anidri due di alcole per ettolitro di prodotto
finito.
  I  possessori  dei prodotti liberi da imposta indicati nel presente
articolo  dovranno  fare denuncia delle quantita' possedute, anche se
viaggianti, entro i primi venti giorni successivi a quello di entrata
in  vigore  del  presente decreto al competente Ufficio tecnico delle
imposte  di  fabbricazione  anche  tramite  il  piu'  vicino  Ufficio
doganale o Comando della Guardia di finanza".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Milano, addi' 15 settembre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                                    MORO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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