Legge Ordinaria n. 861 del 29/09/1964 (Pubblicata nella G.U. del 10 ottobre 1964 n. 250)
Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165 e della legge 16 luglio 1960, n. 727, relative al personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Al  personale  direttivo e docente ammesso a godere dei benefici di
cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165,
modificato  dall'articolo  4  della  legge 16 luglio 1960, n. 727, il
periodo  compreso  fra  la  data  di  nomina in ruolo - conferita per
effetto  dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli
articoli  1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  21  aprile  1947,  n.  373,  e successive modificazioni - e la
decorrenza  della  nomina  - riconosciuta ai sensi dello stesso primo
comma  dello articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato
dall'articolo  4  della  legge  16  luglio 1960, n. 727 - deve essere
considerato come servizio scolastico utile ai fini dell'ammissione ai
concorsi.  Agli  stessi  fini  e' parimenti considerato come servizio
scolastico   il   periodo   di   retrodatazione  di  nomina,  di  cui
all'articolo 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 settembre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                                 MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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