Legge Ordinaria n. 109 del 25/02/1965 (Pubblicata nella G.U. del 10 marzo 1965 n. 61)
Modi d'impiego delle riserve matematiche, delle cauzioni, dei fondi di riserva, delle riserve premi e delle altre disponibilità patrimoniali dell'istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese private.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il n. 5 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio
delle  assicurazioni  private,  approvato  con decreto del Presidente
della  Repubblica  13  febbraio  1959,  n.  449,  e'  sostituito  dal
seguente:
  "in azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano del credito
fondiario e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in
titoli azionari ed obbligazioni di societa' per azioni nazionali, con
esclusione  di  societa' di assicurazione, quotate in Borsa da almeno
un quinquiennio; fermo quanto previsto al successivo n. 11.
  L'investimento  in  titoli emessi da una stessa societa' non dovra'
superare  il  5  per  cento calcolato sul 15 per cento dell'ammontare
della  riserva  matematica  e,  in  ogni  caso,  qualora si tratti di
investimenti  azionari,  non  potra'  superare  il  3  per  cento del
capitale della societa' cui si riferiscono le azioni.
  I  criteri di valutazione dei titoli e le altre norme di attuazione
saranno  stabiliti  con  decreto  del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con
il Ministro per il tesoro".
  Il   n.   8,   dell'articolo   30   del  testo  unico  delle  leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' sostituito
dal seguente:
  "azioni  della  Banca  d'Italia, dell'Istituto italiano del credito
fondiario  e,  nei  limiti del 15 per cento della riserva matematica,
titoli azionari ed obbligazioni di societa' per azioni nazionali, con
esclusione  di  societa' di assicurazione, quotate in borsa da almeno
un quinquennio.
  L'investimento  in  titoli emessi da una stessa societa' non dovra'
superare  il  5  per  cento calcolato sul 15 per cento dell'ammontare
della  riserva  matematica  e,  in  ogni  caso,  qualora si tratti di
investimenti  azionari,  non  potra'  superare  il  3  per  cento del
capitale della societa' cui si riferiscono le azioni.
  I  criteri di valutazione dei titoli e le altre norme di attuazione
saranno  stabiliti  con  decreto  del  Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con
il Ministro per il tesoro".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 febbraio 1965

                               SARAGAT

                                              MORO - MEDICI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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