Legge Ordinaria n. 11 del 03/02/1965 (Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1965 n. 38)
Disposizioni in materia di imposte sui pubblici spettacoli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  diritti  erariali  sugli spettacoli cinematografici, di cui alla
tabella  C,  n.  1,  allegata  alla  legge 26 novembre 1955, n. 1109,
modificata  dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, si
applicano  in  base  all'aliquota  del 5 per cento per i prezzi netti
d'importo  inferiore  a lire 71 e nella misura del 45 per cento per i
prezzi netti d'importo superiore a lire 950.
  Per  i  prezzi  intermedi,  da fissarsi in ogni caso a lire intere,
l'aliquota e' stabilita in base alle seguenti formule:
    y = 0,24 x - 11,80, per i prezzi netti da L. 71 a L. 120;
    y = 0,20 x - 7 per i prezzi netti da L. 121 a L. 160;
    y = 0,125 x + 5 per i prezzi netti da L. 161 a L. 200;
    y - 0,04 x + 22 per i prezzi netti da L. 201 a L. 450;
    y = 0,01 x + 35,50, per i prezzi netti da L. 451 a L. 950;
    ove y indica l'aliquota ed x il prezzo netto.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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