Legge Ordinaria n. 1322 del 29/11/1965 (Pubblicata nella G.U. del 13 dicembre 1965 n. 310)
Apporto di nuovi fondi all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.
La  Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica,  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  somme  da  versare  dalla  Cassa depositi e prestiti ai termini
della  legge  21  dicembre 1955, n. 1339, sono devolute - a decorrere
dall'anno  1964  -  per  il 50 per cento alla Cassa per la formazione
della proprieta' contadina e per il restante 50 per cento all'Azienda
di Stato per le foreste demaniali.
  L'Azienda  di Stato per le foreste demaniali utilizzera' tali somme
per  il  perseguimento delle sue finalita' e in maggior misura per la
costituzione   di   aziende   pilota   e   dimostrative  a  carattere
silvo-pastorale e zootecnico.
  Tali   aziende  saranno  affidate,  con  gli  opportuni  controlli,
prevalentemente a cooperative di pastori e di coltivatori diretti che
ne facciano domanda.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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