Legge Ordinaria n. 1328 del 31/10/1965 (Pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 1965 n. 311)
Valutazione dei servizi prestati dagli assistenti (lettori) di lingua italiana nelle scuole secondarie e a livello universitario all'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  numero 3 della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a
cattedre  negli  istituti  medi  di istruzione, allegata alla legge 2
agosto  1952,  n. 1132, e modificata con la legge 14 ottobre 1960, n.
1229, e' sostituito dal testo che segue:
  "n. 3.- Titoli didattici (b), fino al massimo di punti 10.
  A) Per i seguenti servizi ed insegnamenti, fino al massimo di punti
7:
    a)  insegnamenti  di ruolo o non di ruolo negli istituti statali,
pareggiati o legalmente riconosciuti.
  E'  valutabile  l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 6
mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valutazione e' attribuita se
l'insegnamento di un intero corso comporta meno di 6 ore settimanali.
Determinato  il  punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in
cattedre  della  classe messa a concorso, la Commissione stabilira' i
coefficienti  da  attribuire  agli  insegnamenti  prestati  in  altre
cattedre;
    b) incarico di insegnamento universitario;
    c) servizio prestato come aiuto assistente universitario di ruolo
o  come  assistente  straordinario  o  incaricato  con retribuzione a
carico della Universita';
    d)  servizio  prestato  come  assistente volontario per almeno un
triennio;
    e)  servizio  prestato  da laureati assistenti di lingua italiana
nelle scuole secondarie straniere;
    f)  servizio  prestato  all'estero,  a livello universitario, dai
lettori di italiano;
    g)  servizio  prestato  in  qualita'  di istitutore di ruolo o di
istitutore  assistente nei convitti nazionali, da valutarsi in misura
non  superiore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento
prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso;
    h)  insegnamento  di  ruolo  o  non  di  ruolo  prestato, dopo il
compimento  del 24° anno di eta', nelle scuole elementari dello Stato
o in scuole elementari che abbiano riconoscimento legale degli studi.
  B)  Servizio  prestato,  dopo  il  compimento del 22° anno di eta',
nella  scuola  popolare, per tutta la durata dei corsi previsti dalla
lettera  c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947,
n. 1599, fino al massimo di punti 3.
  C)   Per   le   qualifiche   riportate   nell'ultimo   triennio  di
insegnamento:
    a)  per  l'insegnamento  negli istituti medi statali o pareggiati
per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal
tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito, fino
al massimo di punti 3:
      per ogni qualifica di "ottimo", punti 1;
      per ogni qualifica di "valente", punti 0,50;
      per ogni qualifica di "buono", punti 0,25;
    b) per l'insegnamento nelle scuole elementari statali:
      per ogni qualifica di "ottimo", punti 0,66;
      per ogni qualifica di "distinto", punti 0,32;
      per ogni qualifica di "buono", punti 0,16.
  Nell'eventualita' di concorsi specifici a cattedre di pedagogia, le
qualifiche  relative all'insegnamento nelle scuole elementari statali
saranno  valutate nella stessa misura delle corrispondenti qualifiche
relative all'insegnamento negli istituti medi statali.
  Gli  anni  di  insegnamento  prestato  con  qualifica  inferiore  a
"sufficiente"  non  sono  computati  agli  effetti  del punteggio dei
titoli didattici di cui al paragrafo A)".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 ottobre 1965

                               SARAGAT

MORO - GUI - COLOMBO -FANFANI

Visto il Guardasigilli: REALE
 
          (1)   Per   insegnamenti  o  servizi  prestati  nell'ultimo
          decennio:  per uno stesso anno scolastico non e' valutabile
          piu' di un insegnamento o di un servizio.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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