Legge Ordinaria n. 1366 del 13/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1965 n. 316 (suppl. ord.))
Norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  del  Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza
conseguono  l'avanzamento  secondo  le norme contenute nella presente
legge.
 

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