Legge Ordinaria n. 1371 del 13/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1965 n. 317)
Modificazioni alle norme sulla ineleggibilità alle cariche di assessore provinciale e di presidente della Giunta provinciale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  248  del  testo  unico  4 febbraio 1915, n. 1.48, della
legge comunale e provinciale 6 abrogate e sostituito dal seguente:
  "Non  possono  essere eletti ad assessori provinciali, nella stessa
Giunta,  i  fratelli,  gli  ascendenti e i discendenti, gli affini in
primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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